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Legge 26 maggio 2000, n. 147 · Legge 26 maggio 2000, n. 147 — Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri

Legge 26 maggio 2000, n. 147 Art. 2Contributo in favore di organismi delle Nazioni unite

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257 , sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo e' autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 euro annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997 , e di 120.000 euro annui a favore del fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 2: - I commi 1 e 2 dell' art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257 , concernente la concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura, sono i seguenti: "1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo. 2. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni unite per le vittime della tortura".