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Legge 26 maggio 2000, n. 147 · Legge 26 maggio 2000, n. 147 — Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri

Legge 26 maggio 2000, n. 147 Art. 6Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

In KraftAmtlicher Text

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 , come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'art. 6. - La legge 3 gennaio 1981, n. 7 , concernente l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo, viene finanziata annualmente nella misura prevista dalla tabella C della legge finanziaria 2000 ( legge 23 dicembre 1999, n. 488 ).