Legge 26 maggio 2000, n. 171 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.