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Legge 25 luglio 2000, n. 209 · Legge 25 luglio 2000, n. 209 — Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati

Legge 25 luglio 2000, n. 209 Art. 3Condizioni, modalita' e' termini dell'annullamento

In KraftAmtlicher Text

1. Le condizioni, le modalita' e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.