Legge 27 luglio 2000, n. 212 Art. 9-bisDivieto di bis in idemnel procedimento tributario
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1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilita' di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
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