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Legge 10 agosto 2000, n. 246 · Legge 10 agosto 2000, n. 246 — Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Legge 10 agosto 2000, n. 246 Art. 17Convenzioni

Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

In KraftAmtlicher Text

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il ((Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)) e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato ((, anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attivita',)) vengono versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base, rispettivamente, del centro di responsabilita' " ((Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)) " e del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttivita' collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.