Legge 18 agosto 2000, n. 236 Art. 5Norma di copertura
1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.