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Legge 18 agosto 2000, n. 242 · Legge 18 agosto 2000, n. 242 — Autorizzazione al Ministero della giustizia a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con soggetti impiegati in lavori socialmente utili, al fine di garantire l'attuazione della normativa sul giudice unico di primo grado

Legge 18 agosto 2000, n. 242 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494 , sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' dall' articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ".

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del grande giubileo dell'anno 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata: "3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 si puo' provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi dell' art. 5, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 . Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto 21 maggio 1998 , del Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998 nonche' dall' art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ".