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Legge 29 settembre 2000, n. 300 · Legge 29 settembre 2000, n. 300 — Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica

Legge 29 settembre 2000, n. 300 Art. 12Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee

In KraftAmtlicher Text

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;

b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie.