Legge 29 settembre 2000, n. 300 Art. 6Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale
1. All'articolo 32-quarer del codice penale , dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".
2. All' articolo 323-bis del codice penale , dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: ", 316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".