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Legge 11 ottobre 2000, n. 290 · Legge 11 ottobre 2000, n. 290 — Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonche' disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni

Legge 11 ottobre 2000, n. 290 Art. 4Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina

In KraftAmtlicher Text

1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall' articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.

Nota all'art. 4: - Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall' art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell' art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' ridotta da L. 350 a L. 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire".