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Legge 11 ottobre 2000, n. 290 · Legge 11 ottobre 2000, n. 290 — Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonche' disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni

Legge 11 ottobre 2000, n. 290 Art. 6Copertura finanziaria ed entrata in vigore

In KraftAmtlicher Text

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.