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Legge 24 ottobre 2000, n. 323 · Legge 24 ottobre 2000, n. 323 — Riordino del settore termale

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 Art. 6Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro della sanita' puo' promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .

2. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle universita', degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Nota all' art. 6: - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".