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Legge 21 novembre 2000, n. 342 · Legge 21 novembre 2000, n. 342 — Misure in materia fiscale

Legge 21 novembre 2000, n. 342 Art. 67Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra

Sezione II Norme in materia di altre imposte indirette

In KraftAmtlicher Text

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162 , a favore della "Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

Note all' art. 67: - Il R.D. 16 dicembre 1929, n. 2162 , recante "Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1929, n. 303.