Legge 24 novembre 2000, n. 340 Art. 20Rete autostradale e stradale nazionale
Capo III NORME IN MATERIA DI ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".