Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 14
Capo I MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
1. L' articolo 430 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 430 - (Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia".
Verweist auf
- Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 430