Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 21
Capo II MODIFICHE AL CODICE PENALE
1. Dopo l' articolo 379 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 379-bis. - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 391-quinquies del codice di procedura penale ".
Verweist auf
- Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Art. 379