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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 · Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 73Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita' INPS

CAPO XIII INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all' articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e' ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3. All' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 , le parole da: "In caso di danno biologico" a "denunciati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate".