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Legge 23 dicembre 2000, n. 388 · Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 Art. 90Sperimentazioni gestionali

CAPO XIV INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

In KraftAmtlicher Text

1. Sino al ((30 giugno 2002)) il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall' articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , nonche' dall' articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , ((ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria)) non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.