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Legge 29 dicembre 2000, n. 422 · Legge 29 dicembre 2000, n. 422 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000

Legge 29 dicembre 2000, n. 422 Art. 10Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega

Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

In KraftAmtlicher Text

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 , relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sara' informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonche', per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sara' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.