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Legge 29 dicembre 2000, n. 422 · Legge 29 dicembre 2000, n. 422 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2000

Legge 29 dicembre 2000, n. 422 Art. 20Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319

Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".

Note all' art. 20: - Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 , reca: "Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/4/CEE ". - Il testo vigente dell'articolo 8 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al superamento della prova attitudinale: a) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 , attestante il compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno dei titoli di formazione indicati all'articoli 1, comma 1, lettera a), o all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita' consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente il diritto nazionale; c) se riguarda professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di formazione rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione previsti all'articolo 1, comma 3, o all'articolo 3, comma 1, ha esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la professione a tempo pieno per tre anni conseutivi in uno Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo parziale per una durata equivalente. c-bis) se riguarda le attivita' di maestro di sci e di guida alpina".