Legge 13 febbraio 2001, n. 48 Art. 3Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie
CAPO I RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) .
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111)) .