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Legge 22 febbraio 2001, n. 36 · Legge 22 febbraio 2001, n. 36 — Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Art. 6Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico

In KraftAmtlicher Text

1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto altresi' dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. E Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.