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Legge 23 febbraio 2001, n. 29 · Legge 23 febbraio 2001, n. 29 — Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali

Legge 23 febbraio 2001, n. 29 Art. 3Piano per l'arte contemporanea

In KraftAmtlicher Text

1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , dopo le parole: "attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".

Nota all' art. 3 : - L' art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali", come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei e' autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".