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Legge 23 febbraio 2001, n. 38 · Legge 23 febbraio 2001, n. 38 — Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Legge 23 febbraio 2001, n. 38 Art. 2Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

In KraftAmtlicher Text

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302 , ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Nota all' art. 2: - La legge 28 agosto 1997, n. 302 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995".