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Legge 26 febbraio 2001, n. 30 · Legge 26 febbraio 2001, n. 30 — Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205

Legge 26 febbraio 2001, n. 30 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato e' integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.