Legge 1 marzo 2001, n. 39 Art. 1
1. E' attribuito al Comitato organizzatore locale dei Giochi mondiali silenziosi un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1 agosto 2001. ((1))
----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 novembre 2001, n. 424 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le finalita' di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 39 , recante il contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2002."