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Legge 1 marzo 2001, n. 63 · Legge 1 marzo 2001, n. 63 — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione

Legge 1 marzo 2001, n. 63 Art. 19

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 526 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore".

Note all'art. 19: - Si trascrive il testo dell' art. 526 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 526 (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (496 ss.). 1-bis. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.".