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Legge 1 marzo 2001, n. 63 · Legge 1 marzo 2001, n. 63 — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione

Legge 1 marzo 2001, n. 63 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444; b)salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444".

Note all'art. 5: - Si trascrive il testo dell' art. 197 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni: a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444; b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444. c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 208); d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice (343), pubblico ministero o loro ausiliario.". - Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 1. - Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 6. - Per il testo dell' art. 64 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 2.