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Legge 1 marzo 2001, n. 63 · Legge 1 marzo 2001, n. 63 — Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione

Legge 1 marzo 2001, n. 63 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 203 del codice di procedura penale , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni".

Nota all'art. 7: - Si trascrive il testo dell' art. 203 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (57) nonche' il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori (204). Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate (191). 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne' assunti a sommarie informazioni".