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Legge 6 marzo 2001, n. 60 · Legge 6 marzo 2001, n. 60 — Disposizioni in materia di difesa d'ufficio

Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 3 dell'articolo 97 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2".