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Legge 6 marzo 2001, n. 60 · Legge 6 marzo 2001, n. 60 — Disposizioni in materia di difesa d'ufficio

Legge 6 marzo 2001, n. 60 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".

Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell' art. 102 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 102 (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto. 2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.".