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Legge 7 marzo 2001, n. 58 · Legge 7 marzo 2001, n. 58 — ((Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi))

Legge 7 marzo 2001, n. 58 Art. 2Quadro d'azione e di riferimento

In KraftAmtlicher Text

1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario ((e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)) di cui, al comma 1 dell'articolo 1 si sviluppera' lungo i seguenti tre assi principali:

a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo gia' in corso o da realizzare;

c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarieta', tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.