Legge 7 marzo 2001, n. 62 Art. 20Disposizione finale
Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.
Note all'art. 20: - Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 18 della presente legge: "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.". - Per il testo dei commi 6 , 13 e 14 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 , vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.