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Legge 7 marzo 2001, n. 62 · Legge 7 marzo 2001, n. 62 — Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

Legge 7 marzo 2001, n. 62 Art. 20Disposizione finale

Capo V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 , e successive modificazioni. In particolare si applicano l'ultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'articolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dell'articolo 3 della medesima legge.

Note all'art. 20: - Si riporta l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dall'art. 18 della presente legge: "Tali contributi sono concessi limitatamente a una sola testata per ciascuna impresa.". - Per il testo dei commi 6 , 13 e 14 dell'art. 3 della legge n. 250/1990 , vedi nelle note all'art. 18 della presente legge.