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Legge 7 marzo 2001, n. 78 · Legge 7 marzo 2001, n. 78 — Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

Legge 7 marzo 2001, n. 78 Art. 6Competenze del Ministero degli affari esteri

In KraftAmtlicher Text

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale. ((4))

------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.