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Legge 19 marzo 2001, n. 92 · Legge 19 marzo 2001, n. 92 — Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati

Legge 19 marzo 2001, n. 92 Art. 4Modifiche al codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 337 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 337-bis (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). - Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumita' fisica degli operatori di polizia. Se il colpevole e' titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attivita', alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita'".