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Legge 21 marzo 2001, n. 74 · Legge 21 marzo 2001, n. 74 — Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Legge 21 marzo 2001, n. 74 Art. 3Attivita' del CNSAS

In KraftAmtlicher Text

((

1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto))