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Legge 21 marzo 2001, n. 74 · Legge 21 marzo 2001, n. 74 — Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Legge 21 marzo 2001, n. 74 Art. 7Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell'attivita' di soccorso in montagna, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.