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Legge 22 marzo 2001, n. 85 · Legge 22 marzo 2001, n. 85 — Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

Legge 22 marzo 2001, n. 85 Art. 6Disposizioni integrative e correttive

In KraftAmtlicher Text

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5.