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Legge 27 marzo 2001, n. 122 · Legge 27 marzo 2001, n. 122 — Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Legge 27 marzo 2001, n. 122 Art. 22Lotta agli incendi boschivi

In KraftAmtlicher Text

Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.