Legge 27 marzo 2001, n. 122 Art. 24Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci
E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.
E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.