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Legge 28 marzo 2001, n. 149 · Legge 28 marzo 2001, n. 149 — Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonche' al titolo VIII del libro primo del codice civile

Legge 28 marzo 2001, n. 149 Art. 13

Capo II. DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

In KraftAmtlicher Text

1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno. 2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune".