Legge 28 marzo 2001, n. 149 Art. 13
Capo II. DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni puo' disporre, prima della dichiarazione di adottabilita', la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione puo' riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno. 2. La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti perche' adottino le iniziative opportune".