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Legge 29 marzo 2001, n. 137 · Legge 29 marzo 2001, n. 137 — Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana

Legge 29 marzo 2001, n. 137 Art. 3Liquidazione dell'indennizzo

In KraftAmtlicher Text

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 e' effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e' concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorita' dallo scaglione di valore del bene piu' basso.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.