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Legge 30 marzo 2001, n. 130 · Legge 30 marzo 2001, n. 130 — Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Legge 30 marzo 2001, n. 130 Art. 2Modifiche all'articolo 411 del codice penale

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".

Nota all' art. 2 : - L' art. 411 del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.".