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Legge 30 marzo 2001, n. 152 · Legge 30 marzo 2001, n. 152 — Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Legge 30 marzo 2001, n. 152 Art. 5Convenzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato gia' costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate.