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Legge 30 marzo 2001, n. 152 · Legge 30 marzo 2001, n. 152 — Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Legge 30 marzo 2001, n. 152 Art. 7Funzioni

In KraftAmtlicher Text

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attivita' di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o gia' in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilita' civile anche per eventi infortunistici.