Legge 4 aprile 2001, n. 154 Art. 7Disposizioni fiscali
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonche' i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e ((dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile)) , sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonche' dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell' articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e successive modificazioni. ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".