Legge 5 ottobre 2001, n. 367 Art. 20
Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.