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Legge 5 ottobre 2001, n. 367 · Legge 5 ottobre 2001, n. 367 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

Legge 5 ottobre 2001, n. 367 Art. 4

Capo I Ratifica, esecuzione ed attuazione dell'accordo tra Italia e svizzera, fatto a Roma il 10 settembre 1998

In KraftAmtlicher Text

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne da' immediata comunicazione all'autorita' che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l' articolo 729 del codice di procedura penale .

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell' art. 729 del codice di procedura penale : "Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria). - 1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".