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Legge 28 dicembre 2001, n. 448 · Legge 28 dicembre 2001, n. 448 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 79Copertura finanziaria ed entrata in vigore

TITOLO IV NORME FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2002. Le disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.